Il nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l’attività in forma individuale – II parte

Nel mio articolo precedente abbiamo analizzato quali sono i requisiti per l’accesso al nuovo regime forfetario previsto dal disegno di legge di Stabilità 2015.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le caratteristiche e le agevolazioni previste dalla riforma.

Cosa succede ai fini IVA?

  • Alle operazioni attive (che sono le fatture di vendita, ossia le fatture che emetti ai clienti) effettuate in ambito nazionale non si applica l’IVA (sulle fatture andrà indicato che si tratta di soggetto in regime forfetario) e, di conseguenza, non è consentita la detrazione della stessa sulle fatture di acquisto;
  • Le cessioni di beni intracomunitarie (se vendi le tue bellissime creazioni artigianali a clienti spagnoli ad esempio) sono assimilate alle operazioni attive nazionali, quindi non si applica IVA e non costituiscono cessioni intracomunitarie nemmeno per il vostro cliente europeo (ossia non devi presentare il modello Intrastat);
  • È consentito effettuare acquisti intracomunitari (puoi acquistare dal tuo fornitore olandese preferito) e questi saranno non soggetti ad Iva in Italia fino ad un importo di euro 10.000. Al superamento di questo limite chi rientra nel regime forfetario dovrà integrare la fattura intracomunitaria ricevuta e versare l’Iva relativa;
  • È consentito effettuare importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate (si, puoi acquistare anche da un fornitore cinese!);
  • Se si ricevono prestazioni di servizi da soggetti non residenti in Italia bisognerà integrare la fattura e versare l’iva relativa.

Da quali adempimenti saranno esonerati i contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfetario?

  • Liquidazione e versamento Iva
  • Registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
  • Tenuta e conservazione dei registri (tranne le fatture e le bollette doganali di importazione)
  • Dichiarazione e comunicazione annuale Iva
  • Spesometro
  • Comunicazione black list
  • Comunicazione dichiarazione d’intento ricevute

Infine, i ricavi dei soggetti forfetari non saranno assoggettati ad Irap, a ritenuta d’acconto, e non si applicheranno né studi di settoreparametri.

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione modello Unico.

Ricordo, per completezza, anche che, trattandosi di regime soggetto ad imposta sostitutiva, in mancanza di altri redditi, il contribuente perderà la possibilità di usufruire delle detrazioni e degli oneri deducibili (es. spese mediche, assicurazioni vita, detrazioni per il risparmio energetico, ecc.). 

Cosa succede ai fini contributivi?

Per quei contribuenti che esercitano attività di impresa il disegno di legge stabilità prevede la NON applicazione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti presso l’INPS, del minimale di reddito. Si, avete capito bene, se siete artigiani o commercianti non è più obbligatorio, se avete i requisiti per accedere al regime forfetario, il versamento dei minimi annuali – nel 2014 € 3.451,99 per gli artigiani e € 3.465,96 per i commercianti.

Nulla cambia invece per i liberi professionisti assicurati presso la propria cassa di previdenza professionale di categoria (avvocati, geometri, ingegneri, ecc.) per i quali il versamento dei contributi è disciplinato dalle singole casse (trovate tutte le informazioni sui relativi siti web) e per chi è iscritto alla gestione separata dell’Inps (non ci sono i minimali e si paga per il 2015 il 28,72% – se non avete altri redditi come ad esempio un lavoro dipendente – sull’imponibile fiscale).

Dunque adesso è il momento di scegliere!

Carlotta Cabiati

Triestina d'adozione, maestra di sci, velista, commercialista e mamma, aiuto le mie clienti a sopravvivere senza incubi al mondo delle tasse, assistendole in maniera professionale e attraverso nuovi strumenti digitali e innovativi, anche a distanza. La mia esperienza riguarda la consulenza fiscale e societaria, ma mi occupo anche di docenze e di rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate (contenziosi, assistenza in sede pre contenziosa, ecc.). Mi piace lavorare soprattutto con le donne, libere professioniste e freelance, dove in qualche modo rivedo me stessa. Passioni, interessi, famiglia e il sogno di avere una attività propria.

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22 thoughts on “Il nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l’attività in forma individuale – II parte”

  1. Carlotta, con la notizia dell’eliminazione dei minimi annuali x commercianti e artigiani hai dato senso alla mia giornata!

  2. Grazie Carlotta! ma quindi nel mio caso, faccio collaborazioni di laboratori con bambini, rilascio una ricevuta SENZA IVA perchè soggetto in regime forfetario?

    • Paola, hai già la partita iva? Se dal 2015 avrai i requisiti per entrare il regime forfetario emetterai una fattura senza iva con l’indicazione che si tratta di regime agevolato.
      Ciao
      Carlotta

  3. Utilissimo anche questo secondo post! Grazie Carlotta! Lo condivido subito sulla pagina Facebook di ACTA. Solo una piccola correzione: se non sarà modificata la legge 92/2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata salirà al 29,72% (NON 28,72%). Per due anni grazie alle pressioni di ACTA siamo riusciti a sospendere l’aumento e ora stiamo cercando in tutti i modi di far sì che questo blocco sia definitivo. Ma non è ancora certo, la legge così com’è prevede un aumento fino al 33,72% entro il 2019. Insostenibile e molto penalizzante anche per chi ha i requisiti per entrare nel regime dei minimi.

    • Grazie Samanta per le tue precisazioni e speriamo tutti nel non aumento delle aliquote.
      Buona giornata
      Carlotta

  4. Finalmente sono riuscita a capire come funziona questo nuovo regime!
    Grazie, condivido subito sulla pagina Professione Social Media come già avevo fatto per la prima parte.

    • Matteo, trovi gli scaglioni di reddito nella prima parte dell’articolo. Al momento sono stati presentati emendamenti per ridurre l’aliquota al 5% ma non ci sono conferme.
      Spero di esserti stata utile.
      Grazie
      Carlotta

  5. Grazie Carlotta, molto utile il tuo post, ma non ho capito una cosa, a questo punto in che misura si verseranno i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI? Grazie.

    • Si applicheranno le aliquote previste sull’imponibile fiscale.
      Ciao

  6. Ciao Carlotta, io avevo pensato di anticipare l’apertura della partita IVA al 2014 per poter ancora usufruire del regime dei minimi, ma non ho ancora capito se questo nuovo regime potrebbe essere più o meno conveniente per me. La mia domanda è: io sono una dipendente del pubblico part time a 32 ore, sarò costretta a versare i contributi come artigiana? Tieni conto che la mia sará un’attività di pasticceria a domicilio … Grazie mille!

    • Ciao Lorenza,
      se la norma viene approvata senza modifiche il contributo minimale agli artigiani sarà eliminato. Resteranno ovviamente da versare i contributi in percentuale sul reddito prodotto dalla tua attività di pasticceria.
      Se hai altri dubbi chiedimi pure.
      Buona serata
      Carlotta

  7. Grazie per questo articolo, io volevo chiedere: qual è la dicitura esatta da scrivere sulla fattura per l’esenzione dell’IVA?
    Grazie

  8. Ciao Carlotta,
    io sto aprendo la p.iva in questi giorni (principalmente vendita banner nei miei siti)… ComUnica man mano mi aggiorna 🙂
    Sto facendo da sola, ma ho preventivamente avuto un colloquio con il nostro commercialista, che mi ha detto che nonostante la mia età (35 anni il 23 dic scorso) rientro nel regime dei minimi. E’ corretto?
    al momento della compilazione del ComUnica, ho barrato la richiesta del regime, spero di ricevere una notifica da parte dell’agenzia delle entrate se ci sono errori!
    Grazie!

  9. ho chiesto all’inps per delucidazioni e mi hanno confermato che trattandosi etsy di un portale e-commerce che vende solo oggetti artigianali, vintage e di antiquariato è da considerarsi alla stregua di un mercatino dell’artigianato pertanto vale la regola della vendita fra privati che non prevede partita iva, non importa se gli articoli siano visibili tutto l’anno.

  10. Buonasera ho questo dubbio in merito al nuovo regime agevolato.
    Io ho cessato il lvoro il 30 luglio 2015 dal 1 agosto sono in pensione, vorrei nel 2016 aprire una partita IVA come professionista, nel 2015 ho superato i 30.000, 00 € . Rientro in quanto previsto dalla legge e posso quinfi usufrire del regime agevolato?
    Grazie della risposta.
    Roberto

    • Ciao Roberto,
      con la Legge di Stabilità 2016 è stato chiarito che non si tiene conto del limite dei 30.000 euro nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
      Buona giornata
      Carlotta

  11. Buongiorno,
    ho aperto da poco un negozio su Etsy. A suo tempo non avevo pensato di aprire una partita iva dato che è permesso, ma già da questo primo mese del nuovo anno ho avuto un notevole aumento delle vendite.
    Al momento non ho un’occupazione, vorrei capire quali saranno i costi a cui dovrò andare incontro, le tasse ed i contributi da versare.
    Grazie mille.

  12. Carissima Carlotta,
    ho aperto come artigiana la P. IVA a maggio 2015 per il mio negozio su Etsy col regime forfetario.
    Per il 2015 verserò i contributi INPS in base alla mia dichiarazione dei redditi, ma per il 2016 devo versare (prima rata 16 maggio 2016) 585 euro circa. E altre tre rate mi aspettano ad agosto, novembre e inizio 2017. Quote, cioè, che non tengono conto del fatturato.

    Dina

    • Si, Dina, si tratta dei contributi minimi introdotti anche per i forfetari dalla legge di stabilità 2016.
      A giugno 2017 verserai, eventualmente, i contributi sul reddito eccedenti il minimale.
      Ciao
      Carlotta

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