Abbigliamento: deducibilità fiscale si o no?

Come regolarsi con la deducibilità fiscale dell’abbigliamento

Hai appena visto in vetrina una giacca all’ultima moda che non puoi non avere?
Non puoi fare a meno di pensare a quel paio di scarpe Louboutin tacco 12?
D’altronde, pensi, sei una professionista freelance, stai lavorando alla tua immagine, quindi, dopo aver fatto i calcoli del tuo business plan (e aver dato un’occhiata anche al tuo budget familiare) e deciso che te le puoi permettere, il primo pensiero che ti viene in mente è: ho una partita iva, quindi posso comprarmi quella bellissima giacca e dedurmela fiscalmente come costo. Non sempre è così facile.

Recentemente ha fatto discutere l’aumento della indennità forfettaria di rappresentanza che Banca d’Italia ha deliberato per i propri dipendenti. In altri termini, un’indennità per vestirsi bene. Tralasciando in questa sede qualsiasi commento politico, cosa succede invece per noi liberi professionisti e freelance?

Cerchiamo di fare il punto della situazione in merito alla deducibilità o meno delle spese per abbigliamento, tema sempre poco chiaro, perchè poco affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Innanzitutto

il principio base della deducibilità o meno di un costo è quello dell’INERENZA (art. 109 del TUIR).

Un costo è inerente e, quindi, deducibile, quando è strettamente e funzionalmente collegato alla tua attività produttiva.

Se, ad esempio, realizzi bambole di pezza, saranno sicuramente deducibili tutte le spese per l’acquisto dei tessuti, delle perline per le decorazioni, della macchina da cucire, ecc.
Ma quando parliamo di spese personali? Qual è il confine tra spesa personale e spesa aziendale? E nel caso specifico dell’abbigliamento?

In alcuni casi, anche il vestiario è un costo inerente. Pensa, per esempio, ad una maestra di danza, oppure ad un’istruttrice di sci. I costi da loro sostenuti per acquistare l’abbigliamento (che sia un tutù o un completo da sci) sono sicuramente deducibili.
Molto più spesso, però, il confine tra spesa personale o professionale non è così marcato.

Il tailleur indossato dall’avvocato, abito formale che comunemente è utilizzato sia per decoro professionale sia negli usi, ma che comunque si può utilizzare anche al di fuori delle aule del Tribunale, è deducibile?

Purtroppo a priori non si può escludere una contestazione di tali spese da parte della Agenzia delle Entrate e quindi la valutazione deve essere fatta caso per caso in base a eventuali accordi presenti con la clientela, alla presenza nei codici deontologici di una regola sull’abbigliamento, ecc…

Nei casi in cui l’abbigliamento può avere anche un impiego privato la soluzione migliore è quella di optare per la deducibilità al 50%, prevista dagli artt. 54 e 64 del TUIR.

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate vertono infatti quasi sempre su questo concetto: “la tipologia dell’abito è irrilevante ai fini dello svolgimento dell’attività”.

Come dire che, per il fisco, l’abito non fa il monaco.

Carlotta Cabiati

Triestina d'adozione, maestra di sci, velista, commercialista e mamma, aiuto le mie clienti a sopravvivere senza incubi al mondo delle tasse, assistendole in maniera professionale e attraverso nuovi strumenti digitali e innovativi, anche a distanza. La mia esperienza riguarda la consulenza fiscale e societaria, ma mi occupo anche di docenze e di rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate (contenziosi, assistenza in sede pre contenziosa, ecc.). Mi piace lavorare soprattutto con le donne, libere professioniste e freelance, dove in qualche modo rivedo me stessa. Passioni, interessi, famiglia e il sogno di avere una attività propria.

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11 thoughts on “Abbigliamento: deducibilità fiscale si o no?”

  1. Ma sai che non ho mai pensato a questa cosa, ma in effetti per alcuni capi dedurre al 50% potrebbe essere effettivamente giusto!
    Quindi in questo caso mi faccio regolarmente fatturare come faccio quando vado a comprare la cancelleria? 🙂

    • L’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito che non ci si può dedurre un bel nulla…. tranne che per abbigliamenti “tecnici” (es. scarpe particolari nell’edilizia etc)…. non illudiamo gli imprenditori… grazie

    • Ciao Francesca: no, lo vedo in risposta a quello di Alessia. Tu non lo vedi?
      L’articolo di Carlotta (che peraltro fa la commercialista, quindi parla con conoscenza della materia) spiega chiaramente che i casi possono essere contestati dall’Agenzia delle Entrate, quindi non mi pare affatto che stiamo illudendo chi ci legge.

      • Si ora lo vedo grazie.
        Diciamo che scritto cosi’ sembra: “deduco i costi al 50% e sono tranquilla”. Invece non e’ cosi’…. Il fisco recuperera’ anche quell’ulteriore 50%…
        Questo deve essere chiaro e l’articolo lascia intravedere una possibilita’ che non c’e’… Tutto qui.

  2. Ciao Francesca,
    l’Amministrazione finanziaria, ovviamente, cerca di “tirare l’acqua al suo mulino” e pertanto, come scritto nel mio articolo, tenderà a sostenere la tesi dell’irrilevanza del vestiario per lo svolgimento della attività. Le tesi dell’Ufficio, però, non sono sempre corrette, anzi, ed è per questo che esistono i contenziosi tributari e il contribuente può in caso di accertamento fare ricorso alle Commissioni Tributarie.
    Certamente, per evitare contenziosi, la soluzione più “facile” è quella, in ogni caso, di non dedurre alcun costo, ma l’articolo voleva proprio fare una riflessione in questo senso.
    Spero di aver chiarito. Buona serata

  3. Ciao Carlotta,
    Una domanda: mettiamo che il commercialista mi applica la deducibilità del 50%;
    Ho un controllo dell’agenzia delle entrate che mi contesta le fatture scaricate in abbigliamento.
    Ricorro alla Commissione Tributaria. Questo ricorso quanto mi costa? Cioè mi conviene provare a scaricare oppure saranno più i soldi che poi spenderò nel ricorso?
    Grazie
    Cristina

    • Ciao Cristina,
      il ricorso alla Commissione Tributaria implica il versamento del contributo unificato che varia da euro 30 ad euro 1.500 a seconda del valore della pratica (euro 30 per un valore della pratica fino ad euro 2.582,28 ed euro 1.500 per un valore della pratica superiore ad euro 200.000) più il compenso per il difensore.
      Tra l’altro, per le controversie di valore inferiore ad euro 20.000, esiste lo strumento del reclamo (un contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate prima di andare in giudizio), obbligatorio prima di presentare il ricorso, e questo non prevede il pagamento del contributo unificato.
      Spero di esserti stata di aiuto.
      Ciao
      Carlotta

  4. Io mi unisco a questo forum di donne commercialiste e/o libere professioniste.
    Il mio orientamento nei confronti di clienti liberi professionisti è quello di considerare questo tipo di spese alla stessa stregua di quelle di rappresentanza , vale a dire IVA NO, è il costo in percentuale al fatturato.
    Del resto oggi che vado in tribunale e nei vari uffici della pubblica amministrazione o ricevo clienti ho un abbigliamento che quando non lavoro non utilizzo. questo io di ragionamento mi sembra un giusto compromesso.
    Grazie
    Laura

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