Eccoci qui, pronti ancora una volta a ricomporre il puzzle delle regole per l’accesso al regime agevolato forfettario. Cambiano i colori di Governo e Parlamento ma non cambia la tentazione irresistibile di mettere mano a quello che può dirsi il regime più apprezzato dalle partite iva, se non altro per la sua semplicità applicativa, almeno finora.
Chi ci guida ritiene che proprio dalle modifiche in corso d’opera a questo regime si possa in parte attuare la lotta all’evasione, ma ultimamente la continua e destabilizzante revisione delle regole del gioco, a parere di chi scrive, genera e genererà nel soggetto forfettario grande avversità e timore.
In questo articolo inizierò con una panoramica delle regole aggiornate per l’accesso (e la permanenza) nel regime dal 2020, smentendo alcune notizie non confermate dalle norme circolate attraverso la stampa nel periodo precedente l’approvazione della Manovra.
Nuove ulteriori variazioni potrebbero concretizzarsi non solo da qui al 31 dicembre ma anche a 2020 già iniziato, per cui raccomando a tutti gli interessati di tenersi aggiornati attraverso la stampa specializzata. Non sarebbe la prima volta, infatti, che chiarimenti importanti emergono mentre le nuove regole vengono applicate e anche i problemi emergono strada facendo: per esempio, ad aprile 2019 è stato chiarito che il forfettario, quando è datore di lavoro, deve applicare le ritenute al dipendente anche se di solito non agisce in qualità di sostituto di imposta, per impedire che il dipendente debba versare tutta l’Irpef in sede di 730.
Rifletteremo inoltre su una grande novità che coinvolgerà anche le piccole partite iva dal 1° gennaio 2020: l’emissione del documento commerciale in sostituzione di scontrino e ricevuta fiscale e il concomitante invio telematico dei corrispettivi. Vedremo come evitare di acquistare un costoso registratore di cassa telematico nel pieno rispetto della legge: se è vero che per i forfettari non è previsto esonero, è anche vero che è possibile trovare delle alternative.
La Flat Tax, storia di un regime mai entrato in vigore
Noi professionisti eravamo pronti. Aspettavamo “solo” le regole per metterlo in pratica. Se l’imposta sostitutiva caratteristica del regime forfettario è, di fatto anche se non di nome, una flat tax (vedi sul tema il mio articolo qui), era stata prevista una vera e propria Flat Tax a partire dal 1° gennaio 2020 per le partite iva con fatturato compreso tra 65.001€ e 100.000€.
Questa agevolazione, molto attesa, avrebbe dato una boccata di ossigeno a una categoria di partite iva con un fatturato consistente ma spesso gravate di spese per imposte e contributi molto onerose. Sarebbe stato senz’altro un esperimento molto interessante e innovativo nello scenario fiscale italiano. Non sapremo mai come sarebbe andata questa avventura perché è bastato un avvicendamento al Governo e di quel progetto non vi è più traccia. Non è stato rinviato, ma totalmente cancellato dal calendario.
Regole per l’accesso al forfettario: le nuove, le vecchie, le false
Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al regime vediamo rapidamente le regole in vigore e quelle che dal 1° gennaio risulteranno superate.
Rimane invariata la regola relativa al possesso di quote di Srl o di società di persone. In cosa consiste? A partire dal 2019 è vietata la tenuta di partita iva forfettaria con concomitante partecipazione del soggetto in una Srl della quale esso eserciti, direttamente o indirettamente, il controllo, a patto che la Srl si occupi di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle della partita iva.
Facciamo alcuni esempi per chiarire il discorso, che può sembrare complesso ai non addetti ai lavori:
- Professionista ingegnere con quota 50% in Srl che si occupa di ingegneria: no forfettario (controllo diretto)
- Professionista ingegnere la cui moglie ha quota 50% in Srl che si occupa di ingegneria: no forfettario (controllo indiretto)
- Professionista ingegnere con quota 50% in Srl che si occupa di gestione immobiliare: sì forfettario (attività non riconducibile).
Rimane in vigore anche la regola (pre-2019) per cui non può accedere al regime forfettario chi partecipa a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir). In questo caso il divieto è assoluto e non importa se queste realtà siano attive in settori inerenti o meno.
Tornano in vigore dal 2020 due “paletti” ostativi all’accesso al regime rimossi solo l’anno precedente, per cui:
- non può accedere al forfettario il soggetto che nell’anno precedente abbia percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato (es. pensione) per un importo superiore a 30.000€
- non può accedere al forfettario il soggetto che abbia dipendenti o collaboratori per un compenso complessivo superiore a 20.000€ (in questo caso la regola era presente prima del 2019 ma la soglia era più bassa, il limite era 5.000€).
Non torna in vigore dal 2020 (anche se se ne è a lungo discusso) il requisito legato al possesso di beni strumentali che rimangono quindi liberi, quindi non vi è una soglia massima per la permanenza nel regime.
Rimane anche invariata la regola di accesso introdotta nel 2019 per la quale il cliente principale della partita iva non deve essere stato suo datore di lavoro nei due anni precedenti l’accesso al regime. Questo per impedire che le aziende spingano i dipendenti a licenziarsi per riprendere la collaborazione con una partita iva più conveniente e flessibile per l’azienda stessa.
Si è parlato anche della possibilità di arrivare a determinare il reddito tassabile dei forfettari come differenza tra ricavi e costi (o, per i professionisti, tra incassi e pagamenti), regola che di fatto avrebbe snaturato il regime che si chiama forfettario proprio perché determina a forfait la quota di costi. Avrebbe reso il regime molto simile a quello ormai in estinzione dei minimi. Ad oggi questa proposta non risulta approvata, lasciando quindi invariate le percentuali del forfait (diverse a seconda del codice Ateco prescelto).
Fattura elettronica per i forfettari: sì o no?
Dopo aver proposto varie possibilità in merito alla fattura elettronica per questa categoria, non ultima quella di rendere obbligatoria la fattura elettronica solo per i soggetti con fatturato compreso tra 30.000€ e 65.000€, al momento la regola per il 2020 non è cambiata e vi è l’esonero per tutti i forfettari dall’obbligo di fatturazione elettronica (ovviamente tranne nel caso di fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione). Rimane la facoltà in capo ai forfettari di scegliere di accedere alla fatturazione elettronica.
È previsto un regime premiale per chi deciderà di attivare la fatturazione elettronica verso tutti pur essendo esonerato: l’Agenzia delle Entrate ridurrà di un anno gli anni accertabili rispetto agli altri contribuenti.
Fatturato massimo a 65.000€ per i forfettari anche nel 2020: sì o no?
Sì, dopo aver ipotizzato una serie di scenari diversi per la soglia massima del fatturato dei forfettari, al momento questa soglia per il 2020 rimane invariata. Invariato anche il fatto che nel caso in cui si superino i 65.000€ nell’anno X non si potrà accedere al regime per l’anno X+1 (ma l’anno X rimane tassato in modo agevolato).
Forfettari e fatture di acquisto: cosa facciamo delle fatture di acquisto, le buttiamo?
Di particolare interesse, a mio parere, alcuni chiarimenti emersi in relazione alle fatture di acquisto da parte dei forfettari. Chi è mio cliente sa che consiglio a tutti i forfettari di chiedere e conservare le fatture di acquisto (facendole intestare alla partita iva) quando l’acquisto è inerente l’attività svolta dal professionista o dall’impresa. Questo anche se, di fatto, nei conteggi per la dichiarazione dei redditi tali fatture non servono perché tutto si basa sull’ammontare del fatturato o dell’incassato.
Ho sempre ritenuto che le fatture di acquisto andassero richieste e considerate per tre ragioni:
- in caso di controllo fosse importante dimostrare che il forfettario è una partita iva ”attiva”, “viva” anche tramite i suoi acquisti;
- se, da consulente, a fine anno devo capire il regime da consigliare al cliente per l’esercizio successivo, come posso farlo se non conosco l’entità dei suoi costi reali?
- c’è un quadro della dichiarazione dei redditi anche per il forfettario (il quadro RS) che richiede per la compilazione dati come i consumi, i pagamenti fatti ai professionisti, ecc.
Sono molti, troppi, i soggetti forfettari che non consegnano mai nessuna fattura di acquisto: impossibile però che non abbiano sostenuto costi per il raggiungimento dei loro ricavi, o sbaglio?
È semplicemente prassi di questi soggetti non chiedere mai al fornitore il documento intestato alla propria partita iva. Dal 2020 questo deve cambiare. Pare, infatti, che nei controlli attualmente in atto sui soggetti appartenenti a questo regime, venga posta attenzione da parte degli uffici anche sui documenti di acquisto. Vi consiglio quindi di chiederli, di conservarli e organizzarli metodicamente per data. È bene inoltre scegliere sempre strumenti tracciabili non solo per gli incassi, ma anche per i pagamenti.
Forfettari e registratore telematico
Non è previsto, al momento, per i forfettari, l’esonero dalle novità riguardanti il registratore telematico obbligatorio anche per le piccole attività a partire al 1° gennaio 2020. Da tale data ricevute fiscali e scontrini saranno sostituiti dal “documento commerciale” emesso da appositi registratori di cassa abilitati (e attivati preventivamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate) anche a effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia.
Fine delle ricevute, quindi, per i forfettari. Per questi soggetti però, nel caso in cui il numero dei documenti sia contenuto – perché diversamente la procedura diventerebbe troppo complessa – è possibile emettere fattura anziché ricevuta. E visto che la fattura per il forfettario potrà essere ancora cartacea, in questo modo è possibile rinviare l’acquisto dell’apposito registratore.
Per chi decidesse di passare al registratore telematico, tuttavia, ricordo che per il 2019 e il 2020 è in vigore un credito di imposta per l’acquisto di un nuovo (o l’adattamento di un vecchio) registratore di cassa. In cosa consiste l’agevolazione? In un credito da utilizzare in compensazione tramite F24 – codice tributo 6899 – che ammonta al 50% della spesa, con una soglia massima di 250€ in caso di acquisto e di 50€ in caso di adattamento del vecchio registratore.
Per approfondire l’invio telematico dei corrispettivi potete scaricare qui l’apposita guida esplicativa redatta da Agenzia delle Entrate.
buon giorno sono un commerciante in regime forfettario volevo sapere come posso avere il rimborso di imposta dei 250euri sull’acquisto di un registratore telematico visto che io non faccio piu versamenti iva e per cui non posso avere il rimborso nei versamenti iva..
grazie e buon giorno
Salve, lo può compensare in F24 con i contributi Inps. Non è compensabile solo con Iva, infatti. Il codice tributo da usare è 6899.