Santo ravvedimento

In questo articolo ti spieghiamo come funziona il ravvedimento operoso, un istituto fiscale utile in caso di violazioni tributarie dovute ad errori o omissioni.

La tua vita è fatta di scadenze. E, soprattutto, di scadenze di pagamento. L’assicurazione, la rata del mutuo della casa, le bollette, le rette della scuola dei figli, il canone Rai, la tassa sui rifiuti… E come se non bastasse, visto che sei un imprenditrice, devi anche ricordare tutta una serie di pagamenti relativi alla tua attività: l’Iva (se sei in regime ordinario), i contributi Inps, le ritenute d’acconto, l’imposta sostitutiva, l’Irpef, l’Irap, ecc. Aiuto!

Questo post vuole in qualche modo tranquillizzarti relativamente alle violazioni di natura tributaria che puoi commettere e che sono causate da errori o omissioni.

Esiste il ravvedimento operoso!

Così si chiama quell’istituto che ti consente di rimuovere la violazione effettuata (ad esempio il mancato pagamento di una ritenuta d’acconto), versando interessi e sanzioni ridotte rispetto al massimo previsto dalla normativa.

Chi può usufruire del ravvedimento operoso e quando si può utilizzare?

Innanzitutto il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (non l’Inps!), non operano più e il ravvedimento ora è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).Inoltre, le nuove regole si applicano anche alle violazioni già commesse al 1 gennaio 2015 per le quali non sono ancora stati notificati atti di accertamento.

Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo strumento.

Quando si ritiene effettuato correttamente il ravvedimento?

Il ravvedimento si ritiene perfezionato solo quando sono stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti per rimuovere la violazione e quindi:

  • bisogna correggere l’errore o eseguire l’adempimento a suo tempo omesso;
  • bisogna versare la sanzione ridotta;
  • bisogna versare gli interessi.

Solo a questo punto il ravvedimento è valido.

Le violazioni possono essere:

  • relative ai versamenti delle imposte;
  • relative alla compilazione e al contenuto delle dichiarazioni;
  • relative alla corretta e regolare tenuta della contabilità;
  • relative ad omesse comunicazioni;
  • relative a mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente ;
  • relative ad omissioni IVA;
  • altre.

Per violazione relativa ai versamenti si intende la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti previsti dalle singole leggi. Pertanto riguarda ad esempio i versamenti in acconto, quelli periodici, i versamenti a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

Quanto pago di interessi e sanzioni?

Gli interessi si calcolano sull’ammontare dell’imposta o della maggiore imposta non versata applicando la formula seguente:

I = C x R x N/365

Interessi = Capitale x Interesse legale (che dal 1/1/16 è pari allo 0,2%) x Numero dei gg di ritardo con cui effettuo il versamento/365 gg
In pratica sono gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Le sanzioni, invece, variano in base a quando viene effettuata la regolarizzazione della violazione.Per semplicità ti riepilogo in un prospetto le sanzioni relative agli omessi versamenti e ti tranquillizzo, però, dicendoti anche che non è assolutamente necessario che impari questi valori a memoria perché il tuo commercialista, in caso tu ne abbia bisogno, effettuerà questi conteggi e ti comunicherà l’importo esatto da versare.

Esistono, poi, tutta una serie di sanzioni da applicare in altre situazioni, come ad esempio nel caso di utilizzo in compensazione di credito per importo eccedente, nel caso di omessa presentazione di un modello F24 a saldo zero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni. Non è il caso, però, di entrare nel dettaglio di ogni singola fattispecie.

Solo a titolo di esempio ti ricordo che può essere, ad esempio, necessario predisporre una dichiarazione integrativa, dove il ravvedimento comporta la correzione di errori e omissioni relativi ad una dichiarazione già validamente presentata.

In questo caso la dichiarazione deve essere redatta sui modelli conformi a quelli approvati con riferimento al periodo di imposta interessato, barrando l’apposita casella “dichiarazione integrativa”. Nella stessa può essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni oppure possono essere evidenziate le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare.

Come si effettuano i versamenti?

I versamenti con ravvedimento devono essere effettuati utilizzando:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (elenco completo dei codici).

In nessun caso è prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento.

Carlotta Cabiati

Triestina d'adozione, maestra di sci, velista, commercialista e mamma, aiuto le mie clienti a sopravvivere senza incubi al mondo delle tasse, assistendole in maniera professionale e attraverso nuovi strumenti digitali e innovativi, anche a distanza. La mia esperienza riguarda la consulenza fiscale e societaria, ma mi occupo anche di docenze e di rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate (contenziosi, assistenza in sede pre contenziosa, ecc.). Mi piace lavorare soprattutto con le donne, libere professioniste e freelance, dove in qualche modo rivedo me stessa. Passioni, interessi, famiglia e il sogno di avere una attività propria.

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3 thoughts on “Santo ravvedimento”

  1. Ciao Carlotta,

    grazie per il post.
    Quello che scrivi si applica anche all’IVA dovuta sugli acquisti online di beni digitali, cui sede legale dell’azienda è negli Stati Uniti?

    Ho appena scoperto (ignoranza mia) che su tutti gli acquisti fatti da aziende US avrei dovuto pagare l’IVA ogni mese. Non ne sapevo davvero nulla, quindi ora mi tocca pagare il 22% + la mora.
    Sto aspettando il calcolo dalla mia commercialista, ma sono in ansia… Ho bisogno di calcolarlo da sola e vorrei utilizzare la tua formula. Per “Numero dei gg di ritardo” devo calcolare per ogni mese la data di versamento dell’IVA (che è…?).
    Io rientro del regime dei minimi (2014) quindi non ho idea di come funzioni il versamento.. 🙁

    Grazie in anticipo.
    Fiorella

  2. Ciao Carlotta,
    ti seguo da un po’ e ti stimo molto, siamo anche amiche su FB dove, tempo fa, ti ho mandato un messaggio. Te lo rinnovo qui.
    Con un gruppo di creatrici abbiamo organizzato a Lurago d’Erba (Como) il “Merry Handmade” di A Little Market Italia dove tutte noi abbiamo il nostro shop di vendita online. Dopo l’esperienza positiva abbiamo deciso di continuare la nostra amicizia e la nostra collaborazione e abbiamo formato un gruppo su FB https://www.facebook.com/Novarte-Handmade-di-Classe-Made-in-Italy-1044345985603511/?ref=bookmarks
    saremmo orientate a formare una cooperativa femminile di Handmade al femminile e abbiamo bisogno di qualcuno che ci consigli e ci guidi. Ho pensato a te e mi farebbe molto piacere scambiare con te qualche parola in merito al nostro progetto. Possiamo sentirci su skipe? (io adesso sono ad Anchorage, Alaska e tornero’ in Italia in aprile).
    Spero di ricevere presto una tua risposta
    Buon lavoro e grazie per il tuo contributo su C+B
    Loredana

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