Ci sono novità importanti per i freelance. Il Jobs act per i lavoratori autonomi chiarisce a chi spetta la titolarità dei diritti sulle opere creative e inventive realizzate dal lavoratore autonomo.
Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22.05.2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” conosciuta anche come jobs act del lavoro autonomo.
Le novità introdotte dalla legge riguardano i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività come professionisti freelance e non sono strutturati come imprenditori o piccoli imprenditori.
La nuova legge affronta molti temi di particolare interesse e interviene su un argomento che ci sta molto a cuore qui a C+B, ovvero sul tema della creatività.
Abbiamo già detto quanto sia importante dotarsi di contratti semplici e chiari per disciplinare i rapporti con i propri interlocutori e per evitare, o quantomeno limitare, eventuali controversie. L’entrata in vigore della legge ci dà l’opportunità di ritornare sull’argomento affrontando un aspetto che in passato è stato molto dibattuto: di chi sono i diritti sulle opere creative e inventive realizzate da un lavoratore autonomo? Restano di proprietà del freelance oppure “passano” al committente che lo ha incaricato di eseguire il lavoro?
L’art. 4 della nuova legge recita: “1. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633 e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.”
In altre parole, la legge stabilisce che, se il contratto ha ad oggetto un’attività inventiva a fronte della quale è previsto il pagamento di un compenso, i diritti di utilizzazione economica relativi all’”apporto originale” e all’invenzione sono di titolarità del committente, in caso contrario i diritti di utilizzazione economica spettano al lavoratore.
L’attenzione quindi deve essere massima se si vogliono evitare spiacevoli sorprese.
Le novità introdotte con il Jobs act non sono finite qui.
La legge, infatti, introduce e promuove il lavoro agile o smart working come nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa senza precisi obblighi di orario o di luogo di lavoro e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici (artt. 18-24, l. 22.05.17 n. 81).
Inoltre, la legge, con la finalità di rafforzare la tutela del lavoratore autonomo nei confronti del committente, individua una serie di clausole e condotte abusive. Si tratta ad esempio di clausole di modifica unilaterale del contratto in favore del committente, di recesso senza congruo preavviso e di clausole che prevedono modalità di pagamento eccessivamente onerose per lavoratore.
Le clausole in questione sono considerate prive di effetto e attribuiscono al lavoratore il diritto di formulare una richiesta risarcitoria nei confronti del committente (art. 3, l. 22.05.17 n. 81).
Anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta costituisce un abuso, sanzionato dalla legge con la possibilità per il lavoratore di chiedere un risarcimento dei danni.
Dopo questa carrellata di novità non ci sono proprio scuse: se non l’hai ancora fatto è giunto il momento di leggere attentamente i contratti che sottoscrivi e di assicurarti che siano conformi alla normativa vigente e corrispondano pienamente alle tue aspettative.