L’utilizzo dei link ad altri siti è un’operazione che avviene molto frequentemente e che spesso porta con sé notevoli benefici per i siti internet che ne sono oggetto (in proposito ti consiglio di rileggere questo post).
Non devi però dare per scontato che l’attività di linking sia sempre gradita ai titolari dei contenuti e soprattutto che sia sempre lecita! Il dibattito è aperto e negli ultimi anni il legislatore e la Corte di Giustizia Europea hanno reso contributi importanti sul tema.
In primo luogo la direttiva 2001/29 Ce (per le appassionate: dir. Infosoc), avente a oggetto l’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, all’art. 3 attribuisce agli autori, e ad altre categorie di soggetti, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, effettuata in maniera tale che ciascun utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle opere protette dal diritto d’autore.
In altri termini questo significa che solo gli autori (e gli altri soggetti indicati nella direttiva), possono decidere di comunicare a un pubblico, ad esempio su internet, le proprie opere.
Se ci pensi bene, di fatto, anche attraverso l’operazione di linking verso un’opera altrui potrebbe configurarsi un’ipotesi di “comunicazione al pubblico”.
Dobbiamo quindi chiederci se tale attività violi o meno il diritto di “comunicazione al pubblico“, che la direttiva Infosoc riserva agli autori delle opere, e se sia pertanto necessario, per evitare di commettere una violazione, richiedere il loro consenso.
La Corte di Giustizia Europea si è occupata di dare un’interpretazione di questo fenomeno e, nella sentenza resa nella causa C-466/12 “Caso Svensson”, ha chiarito che il link verso opere liberamente disponibili su un altro sito internet non costituisce “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’art. 3 della direttiva Infosoc e pertanto tale attività non viola i diritti degli autori dell’opera linkata.
In particolare la Corte ha affermato che l’attività di linking non estende il pubblico “originario” a cui l’opera si rivolge in quanto il numero degli utenti “potenziali” rimane il medesimo, ovvero tutti coloro che navigano in internet.
Fanno eccezione i casi in cui l’opera oggetto di linking sia accessibile al pubblico solo disponendo di password o su abbonamento, in quanto, in tal caso, il pubblico che può accedere all’opera attraverso il link non è più il pubblico “originario”.
In linea di massima, quindi, in applicazione di detto principio l’attività di linking è lecita anche senza autorizzazione del titolare dell’opera linkata se avviene verso opere disponibili su internet e rese accessibili al pubblico da parte degli autori e/o con il loro consenso, senza l’applicazione di misure restrittive.
Via libera ai link? Dipende.
Più recentemente ci si è chiesti cosa succede se il link sia diretto a opere o contenuti resi disponibili in internet senza l’iniziale consenso dell’autore.
La Corte di Giustizia Europea, pronunciandosi nella causa C 160/15 “Caso GS – Media” ha stabilito che gli autori di un’opera possano agire contro la pubblicazione iniziale dell’opera avvenuta senza il loro consenso e contro coloro che utilizzino con finalità lucrative il collegamento ipertestuale. La Corte ha inoltre riconosciuto al titolare il diritto di agire contro coloro che, sebbene non utilizzino il collegamento ipertestuale con finalità lucrative, sono a conoscenza dell’illegittimità dell’operazione (o avrebbero dovuto esserlo) e/o consentono di eludere misure restrittive create dal titolare per limitare l’accesso all’opera.
Qualora il link sia verso un’opera pubblicata senza il consenso da parte dell’autore l’attività di linking non sarà pertanto ritenuta lecita.
In questo caso, secondo quanto affermato dalla Corte, avranno un peso fondamentale:
- la finalità dell’utilizzo del materiale linkato (a fini di lucro o meno)
- la conoscenza, o conoscibilità, da parte del soggetto che ha effettuato il link che la pubblicazione delle opere protette fosse illegittima
In particolare, se il materiale linkato è fornito a scopo di lucro opererà una presunzione, in base alla quale si riterrà l’utilizzatore a conoscenza dell’illecito e sarà un suo onere dimostrare il contrario.
Qualora, invece il materiale oggetto di link venga fornito senza alcuno scopo di lucro si dovrà valutare se colui che ha effettuato il link al materiale protetto era a conoscenza dell’illecito e se ha fatto quanto poteva per informarsi.
Quando effettui un link ai contenuti di un altro sito ti consiglio quindi di prestare la massima attenzione e in caso di dubbio di inviare una e-mail al responsabile del sito, così potrei evitare spiacevoli inconvenienti e magari costruire qualche collaborazione interessante.