Che si tratti di un gioiello, di un capo di abbigliamento, di un vassoio o, più in generale, del modo in cui confezioni e presenti i tuoi prodotti ai clienti, devi sapere che, se la forma in questione risponde ad alcune caratteristiche, puoi proteggerla beneficiando della tutela giuridica del design, ovvero la tutela riservata dalla legge italiana ed europea ai modelli e disegni.
Questo ti consentirà di impedire a concorrenti, magari più grandi e conosciuti di te, di usare quella forma, frutto della tua creatività, oppure di crearti un passive income sfruttando il disegno o modello attraverso contratti di licenza.
Come avvocato mi è capitato molte volte di ascoltare clienti che sono state “derubate” di una propria creazione, ma fortunatamente la soluzione esiste, e oggi parleremo proprio di questo.
I disegni e modelli
Il codice della proprietà industriale italiano (“CPI” per gli amici), all’art. 31 ci dice:
- Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
- Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
- Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Altrettanto afferma il reg. CE 12.12.2001, n. 6/2002 in tema di disegni e modelli europei.
In altre parole, la normativa sui disegni e modelli tutela l’aspetto di un prodotto, industriale o artigianale, purché sia nuovo e abbia carattere individuale.
È considerato nuovo un disegno o modello che non sia stato divulgato nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
È considerato dotato di carattere individuale il disegno o modello che riesce a differenziarsi dai disegni e modelli già divulgati, suscitando nel consumatore un’impressione generale “nuova e diversa”. Deve quindi trattarsi di un prodotto o di una confezione capace di differenziarsi da quello che si trova generalmente in circolazione.
Se ricorrono tali requisiti è possibile depositare la domanda di protezione: presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale o presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.
Se la domanda di deposito viene accolta potrai beneficiare della tutela per un periodo di 5 anni prorogabile per successivi periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25.
La tutela di cui ti ho parlato non è gratuita, ma occorre provvedere al pagamento delle tasse di registrazione (il cui costo, attualmente, parte da circa 80/100 Euro per il deposito italiano e da circa 350 Euro per il deposito europeo) e delle competenze di un consulente o avvocato, se ti rivolgi ad uno studio professionale.
Considera che depositando una domanda multipla potrai ottenere tutela per una serie di prodotti, ad esempio per un’intera collezione, e beneficerai di un notevole risparmio sugli importi delle tasse.
Tuttavia il deposito del disegno o modello non è l’unico strumento di tutela per i tuoi prodotti.
La tutela dei design non registrati
Il Reg. CE 12.12.2001 n. 6/2002, infatti, consente di tutelare anche i design non registrati per un periodo massimo di 3 anni, decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell’Unione Europea.
La tutela dei disegni e modelli non registrati, come si intuisce dal nome, non prevede il deposito di alcuna domanda di protezione e conseguentemente non prevede il pagamento di alcuna tassa ed è quindi gratuita.
Tuttavia tale tutela differisce da quella del modello registrato sotto vari profili:
- la tutela è limitata nel tempo ad un massimo di 3 anni dalla data di divulgazione;
- il titolare deve provare quando è avvenuta la prima divulgazione del disegno o modello;
- il titolare deve dimostrare puntualmente il carattere individuale della sua creazione.
Se il titolare non sarà in grado di fornire tali prove non potrà beneficiare della tutela riservata ai disegni e modelli non registrati.
Se invece hai depositato il tuo modello e decidi di azionare la tutela prevista per i design registrati, non dovrai far altro che indicare i dati della tua registrazione e il tuo disegno sarà ritenuto valido, e quindi dotato dei requisiti richiesti per la registrazione, fino a prova contraria.
Infine, ma in casi abbastanza limitati, gli oggetti possono beneficiare della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), la cui durata si protrae per 70 anni dopo la morte dell’autore.
Tale tutela, tuttavia, è riservata dalla giurisprudenza a prodotti dotati di valore artistico e a particolari oggetti che negli anni sono diventati vere e proprie icone di design.
Ad esempio, la tutela prevista dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore è stata riconosciuta a oggetti di design molto noti, quali la Lampada Arco dei Fratelli Castiglioni (Trib. Milano 18.1.07), la Panton Chair di Verner Panton (Trib. Milano 28.11.06) e recentemente ai famosissimi doposcì Moon Boot (Trib. Milano 12.7.16).
In conclusione, se ritieni che una tua creazione o la sua confezione possa diventare un best seller ti consiglio di valutare molto attentamente la possibilità di effettuare il deposito di una domanda di disegno o modello.
In caso contrario ti consiglio quantomeno di precostituirti una prova che possa dimostrare la data di prima divulgazione del prodotto, da conservare e utilizzare in caso di bisogno!