Oggi parliamo di concorsi, operazioni a premi e quindi anche di “giveaway”.
Se anche tu, almeno una volta, hai pensato di organizzare un giveaway per far conoscere i tuoi prodotti o servizi, ti consiglio di prepararti una tazza di tè e di metterti comoda.
Di recente mi è capitato molto spesso di imbattermi nella parola giveaway, ne ignoravo il significato e sono dovuta correre ai ripari.
Che cos’è un giveaway?
In assenza di una definizione di giveaway in Wikipedia, ho letto svariati articoli e alla fine ho compreso che si tratta di un’operazione di marketing – peraltro molto in voga – nell’ambito della quale un’impresa, per farsi conoscere, decide di “fare un regalo” agli utenti, in cambio di una determinata azione (che potrebbe essere, banalmente, il completamento di un form di contatto).
Mi sono incuriosita e ho deciso di fare qualche approfondimento.
La normativa italiana non parla espressamente di giveaway, ma trattandosi di una forma di concorso a premi esiste una normativa di riferimento: si tratta del DPR n. 430/2001.
In Italia, infatti, le attività svolte con finalità commerciali e dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi e marchi, mediante l’offerta di premi al pubblico, sono definite “concorsi” o “operazioni” a premi e sono regolate dal DPR n. 430/2001.
Concorso a premi
In particolare, si parla di concorso a premi quando l’attribuzione dei premi offerti, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
- dalla sorte;
- da qualsiasi congegno, macchina, software o altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori;
- dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
- dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Operazione a premi
Si parla, invece di operazione a premi in presenza di iniziative che offrono premi a tutti coloro che acquistano un determinato prodotto o servizio o un determinato quantitativo di essi (sono operazioni di questo tipo, per esempio, le raccolte punti);
Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi viene offerta in premio la possibilità di ottenere un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.
La normativa di riferimento è estremamente complessa e impone al promotore del concorso il rispetto di stringenti obblighi.
Come organizzare un giveaway
Ad esempio, se deciderai di organizzare un giveaway che, vista la definizione di cui sopra, possiamo considerare un “concorso a premi” dovrai:
- predisporre un regolamento adeguato, che dovrà contenere: nominativo dei soggetti promotori, durata, ambito territoriale, modalità di svolgimento, natura, valore indicativo dei premi messi in palio, termine della consegna, dati delle Onlus alle quali devolvere i premi non assegnati;
- entro 15 giorni antecedenti la data di inizio del concorso dovrai effettuare una comunicazione preventiva di concorso alla Divisione XIX – Manifestazioni a premio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la compilazione e l’invio di un apposito modulo (Modulo CO/1). A tale modulo dovrai allegare, oltre al regolamento, anche il documento originale di cauzione prestata a garanzia dei premi promessi e, se la situazione lo richiede, anche una dichiarazione di atto notorio. Trovi maggiori dettagli sul sito del MISE.
La normativa di riferimento è molto articolata e impone il rispetto di numerosi adempimenti di carattere “burocratico”, nonché il rispetto di numerose altre disposizioni, in merito, ad esempio, alla durata dei concorsi.
In conclusione, prima di organizzare un giveaway o una manifestazione a premi di altro genere ti consiglio di studiare bene la normativa e di rivolgerti a delle società o studi specializzati che ti possano dare un supporto adeguato.
Altre iniziative qualificate diversamente
Tuttavia, la normativa, prevede anche alcuni casi nei quali le manifestazioni a premi non sono sottoposte agli adempimenti di cui abbiamo brevemente parlato.
L’articolo 6 del DPR 430/2001 indica una serie di ipotesi che non vengono qualificate come concorsi e operazioni a premio.
Si tratta, ad esempio:
- dei concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività (lettera a); oppure
- delle manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta (lettera c-bis); nonché
- delle manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché’ la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate (lettera e)
In merito al concetto di “minimo valore”, il Mise, nell’attesa che vengano forniti chiarimenti, ritiene applicabili i parametri indicati dalla circolare ministeriale 28 marzo 2002, n. 1/AMTC nella quale per descrivere il concetto di “minimo valore” viene fatto riferimento al valore di lapis, bandierine, calendari e di oggetti ad essi similari.
In proposito, ti invito a consultare spesso le FAQ del Mise, che vengono frequentemente aggiornate, dove troverai tutte le informazioni di cui puoi aver bisogno.