Oggi il business corre sul web. Quante di voi hanno un sito professionale e sanno esattamente quali dati devono essere obbligatoriamente indicati al suo interno?
In Italia siamo sommersi da tonnellate di normative che riguardano la realizzazione dei siti web e i dati che deve contenere. Forse proprio a causa di questa “confusione” i nostri siti sembrano non essere proprio tutti regolari: i dati di un’indagine di FederPrivacy, infatti, dicono che 2 siti su 3 sono fuori legge. E le sanzioni vanno da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 36.000.
Non c’è da star sereni e quindi oggi vediamo quali sono i principali obblighi e riferimenti.
Indicazione della partita iva nella homepage del sito internet – normativa fiscale
La normativa di riferimento è l’art. 34 del D.P.R. 633/72 e ribadito dalla Risoluzione n. 60 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Se hai la partita iva e hai un sito web devi indicare il numero di partita iva nella home page anche se lo usi solo ai fini pubblicitari, cioè non fai commercio elettronico.
Le sanzioni per la mancata indicazione vanno da 258 euro a 2.065 euro e il responsabile sei tu, non chi ti ha fatto il sito.
Indicazione di altri dati nel sito internet – normativa civilistica
Il codice civile prevede alcuni dati obbligatori da indicare nel sito internet, con riferimento principalmente alle società di capitali.
Per queste, infatti, c’è l’obbligo di indicare questi dati:
- ragione sociale estesa
- indirizzo completo della sede legale
- codice fiscale e partita IVA
- pec
- ufficio del registro delle imprese dove si è iscritti
- numero REA
- capitale sociale e indicazione dell’importo versato
- indicazione dell’eventuale stato di liquidazione
- indicazione dell’eventuale socio unico
- indicazione dell’eventuale società alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta.
Anche qui le sanzioni sono quelle che già abbiamo visto sopra.
Le società di persone, invece, devono indicare solo il numero di partita IVA.
Ovviamente, è possibile, e direi anche consigliato, indicare anche gli altri dati previsti per le società di capitali, sia perché potrebbero essere dati utili a chi visita il sito web, sia perché, in caso di modifica della normativa, sarai già pronta.
Professionisti iscritti all’albo e deontologia professionale
I professionisti che hanno un albo di riferimento sono quei lavoratori autonomi che esercitano le cosiddette professioni regolamentate, ossia quelle per cui è stato istituito un albo dell’ordine professionale obbligatorio per legge, per esempio commercialisti, geometri, architetti, medici, ecc.
Questi professionisti devono rispettare, oltre alle normative valide per tutti, anche le regole previste dal proprio codice deontologico, che può prevedere dati aggiuntivi da inserire nel proprio sito internet e le relative sanzioni.
Visto che le sanzioni previste possono essere piuttosto pesanti (si arriva anche alla sospensione della attività), il consiglio che vi do è di informarvi presso i vostri Ordini professionali e verificare i vostri obblighi.
Il commercio elettronico
L’e-commerce è regolato dal D.Lgs. 70/2003, che oltre ai dati già previsti dalle altre normative obbliga a riportare nei siti aziendali questi dati:
- i contatti
- l’indirizzo pec
- gli estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni
- eventuale ordine professionale
- titolo professionale e Stato in cui è stato rilasciato
- riferimenti al codice deontologico
- indicazione chiare su prezzi e tariffe
- attività consentite
- indicazione delle spese di consegna
In questo caso consiglio di verificare anche con il vostro Comune di riferimento eventuali dati specifici richiesti localmente.
Il codice della privacy – D. Lgs 196/2003
Ogni sito web ha bisogno di una privacy policy, cioè una dichiarazione di come vengono trattati i dati dell’utente.
La normativa è sicuramente molto complessa ma, in sintesi, è necessario:
- dichiarare il titolare del trattamento dei dati
- indicare eventuali responsabili al trattamento
- indicare il luogo del trattamento dei dati
- indicare il tipo di dati trattato, le modalità del trattamento e i diritti degli interessati.
Ci sono, poi, alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne effettuare il trattamento e ci sono dati più o meno sensibili. Non è questa la sede per approfondire ma vi informo che, in questo caso, le sanzioni sono molto pesanti e vanno dai 6.000 euro in su.
Obbligatorio, quindi, inserire nel sito web la pagina di privacy, inserendo anche una dicitura specifica come la seguente: “effettuando l’invio di questa richiesta, viene in automatico accettata la nostra informativa sulla privacy”.
Tutela del Diritto d’Autore
Nel 2014 è entrato in vigore il Regolamento in materia di Tutela del Diritto d’Autore, regolamento che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali, diffondere l’educazione alla legalità nell’utilizzo delle stesse e introdurre un sistema di repressione della violazione del Copyright.
In sostanza il regolamento prevede le modalità con cui “affrontare” la pirateria on line, a partire all’avvio del procedimento attraverso il quale il detentore dei diritti d’autore sull’opera segnala l’illecito al fornitore dei servizi internet, fino alla conclusione del procedimento, che può portare, nei casi più gravi, anche all’oscuramento dell’intero sito internet.
Cookie Law
No panic! Il provvedimento che nel 2014 ha creato panico e confusione su tutti i fronti è derivato dall’introduzione di un obbligo di inserimento in home page, di un popup per garantire l’immediata conoscenza dei vari cookies che il sito web usa.
In questo popup viene scritta una frase di questo genere: “Utilizzo i cookie per essere sicuro che tu possa avere la migliore esperienza possibile sul mio sito.” Ne aveva scritto nel 2015 il nostro boss Francesca Marano:
Non sto a dirvi quanto anche in questo caso siano elevate le sanzioni, che vanno da 6.000 a 36.000 euro per omessa informativa e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti. Insomma, un mix di norme di non facile lettura e interpretazione, che spero in futuro si riescano a riepilogare in un Regolamento che le raggruppi tutte e che faccia chiarezza su tutti gli aspetti.
Per gli spunti a questo articolo ringrazio il collega Massimo Gazzani di Verona che ne ha scritto un elaborato su “Il commercialista veneto”, periodico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle tre venezie.
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